Centri tecnici autorizzati

Tachigrafi intelligenti V2 – Obbligo di retrofit per i veicoli operanti in uno Stato membro diverso da quello di registrazione

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha disposto l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione  per i veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri.

Per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024,  mentre  per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il 18/08/2025.

Al fine di favorire un ordinato passaggio al tachigrafo di seconda generazione da parte di tutti i mezzi interessati, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccomanda la sostituzione dello strumento di controllo già in occasione della verificazione periodica dello stesso.

 

Il 21 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 il Decreto 23 febbraio 2023 sulle “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico” che introduce significative novità in materia di adempimenti per tutti i soggetti che effettuano interventi sui tachigrafi digitali, intelligenti e analogici.

  • I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici in forza della normativa previgente, ai fini della prosecuzione dovranno presentare apposita istanza per il rilascio di un’autorizzazione unica comprensiva di tutte le attività precedentemente autorizzate (rif. art. 26 comma 3).
  • Le officine autorizzate a effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi CEE disciplinati dal regolamento CEE 1463 del 20 luglio 1970 e s.m.i, ai fini della prosecuzione di questa attività e previo adeguamento alle prescrizioni del decreto, dovranno presentare entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (cioè entro il 6 novembre 2024), apposita istanza di conformazione alla Camera di commercio competente per territorio. La mancata conformazione comporterà la decadenza delle stesse.

Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici i soggetti iscritti al Registro Imprese che operano:

  • le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi intelligenti durante il processo di
    fabbricazione dei veicoli;
     
  • le attività di installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti nonché le operazioni di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi;
     
  • le attività di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali; domanda per il rilascio dell´autorizzazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di commercio competente per territorio.

RINNOVO

Le autorizzazioni hanno durata biennale e sono rinnovabili.
L’istanza di rinnovo deve essere presentata alla Camera di commercio in modalità telematica nei 90 giorni antecedenti la sua scadenza e deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Ministero. La presentazione in data antecedente ai termini stabiliti (90 giorni) ne determina l’irricevibilità. Il mancato rinnovo comporta l’automatica decadenza dell’autorizzazione

VARIAZIONI

Le variazioni dei dati del centro tecnico devono essere comunicate al Ministero e all'Uniocamere tramite la Camera di commercio competente per territorio.

 

Per la normativa è possibile consultare il sito di Unioncamere, che tra l'altro, provvede anche ad aggiornare l´elenco dei centri tecnici autorizzati all'installazione ed alla riparazione dei tachigrafi digitali.

Contatti
Unità organizzativa
Servizio metrico e ispettivo
Telefono
0171 318.853 - 854 - 812
Ultima modifica: Lunedì 15 Aprile 2024