Imprese di facchinaggio

Le imprese soggette alla disciplina del facchinaggio sono quelle che svolgono le seguenti attività, previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999 richiamato dall´art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30 giugno 2003:

  1. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, comprese la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all´art. 21 della legge 28.01.1994 n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni; 
     

  2. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e in partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

    La Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 3570 del 30.12.2003 precisa che le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle esercitate conto terzi e che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività (ad esempio di mattazione o abbattimento alberi), ma le attività di movimentazione dei prodotti (ad esempio insaccamento dei prodotti della mattazione)
    In relazione, invece, all'attività di "pulizia di magazzini e piazzali", la circolare chiarisce che le imprese che si iscrivono solo ed esclusivamente per tale attività sono soggette alle norme sul facchinaggio, in quanto norme speciali; ove l'impresa, al contrario, faccia invece genericamente riferimento alle attività di pulizia, si applicherà invece la disciplina relativa a queste ultime. 
    La Circolare Ministero delle Attività produttive del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione. 
    Qualora invece l’attività di facchinaggio venga offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente, risulterà necessario procedere all’iscrizione ai sensi del decreto interministeriale n. 221 del 2003 (Circolare Mise 3626/C del 30.07.2009).

Gli enti che esercitano una delle attività comprese nell´ambito di applicazione del decreto, senza svolgere attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.).

I facchini che esercitano l´attività in forma non imprenditoriale presentano denuncia di inizio attività secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 e non sono soggetti all´iscrizione nel Registro delle Imprese.

 

 

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Ultima modifica: Lunedì 08 Luglio 2024