Il d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA, la procedura telematica per effettuare una trasmissione unificata tramite il registro delle imprese di tutte le domande/denunce che in precedenza le imprese erano tenute a presentare separatamente.
Nel sito www.registroimprese.it è possibile trovare tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la Comunicazione Unica e la registrazione a Telemaco per poter poi inviare le pratiche al registro imprese.
La pratica di comunicazione unica dev'essere firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo alla procedura.
Una volta spedita la pratica alla Camera di commercio competente, in automatico all'indirizzo di PEC vengono inviate la ricevuta di protocollo, la ricevuta di Comunicazione Unica (valida per l'avvio d'impresa) e, in caso di nuova impresa, la ricevuta contenente il numero di codice fiscale e/o P. IVA; entro 5 giorni la Camera di commercio comunica l'iscrizione all'indirizzo PEC d'impresa e al mittente della pratica, ed entro 7 giorni i singoli enti interessati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa sia al registro imprese.