Deposito dei libri sociali Società di capitali e Cooperative cancellate dal registro imprese
Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri sociali, per consentire la consultazione da chiunque ne faccia richiesta, per un periodo di 10 anni.
Il registro delle imprese competente per il deposito è quello in cui ha sede legale la società.
Libri da depositare:
- libro giornale
- libro degli inventari
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisiore
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.
Come effettuare il deposito:
- il deposito può essere effettuato presso una delle quattro sedi camerali, su appuntamento, utilizzando il modello, con marca da bollo ordinaria, regolarmente compilato e firmato dal liquidatore, allegando copia del documento di identità.
- i libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale;
- le scatole dovranno avere i seguenti formati (non si accettano scatole che non si chiudono regolarmente o formati diversi da quelli sotto indicati):
- scatola standard (cm 26 x 35 x 27)
- faldone standard (cm 10 x 35 x 27 oppure oppure cm 8 x 35 x 28)
- baule
- chiavetta USB: se i libri sono stati tenuti con modalità telematica, nel pieno rispetto delle
indicazioni contenute nell'art. 2215 bis del C.C., è possibile procedere al loro deposito
salvandoli su chiavetta usb, opportunamente inserita in una busta rinforzata misura A4
Mancato deposito di alcuni libri (smarrimento/furto)
In caso di mancato deposito di alcuni libri va precisato, nel quadro Note del mododello, il motivo (furto o smarrimento) allegando copia denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
Costi
Tipologia contenitore | Tariffa decennale (IVA ESCLUSA) |
Scatola standard (cm 26x35x27) | € 80,00 |
Faldone standard (cm 10x35x27) | € 40,00 |
Bauli | € 400,00 |
Chiavetta USB | € 10,00 |
Modalità di pagamento diritti di segreteria
Il pagamento può essere effettuato allo sportello con bancomat o carta di credito.