NOVITÀ
Piemonte: approvata la scheda tecnica sottoprodotti del tessile
La Regione Piemonte ha approvato la prima Scheda Tecnica predisposta dal "Gruppo di Lavoro su Sottoprodotti" relativa alla filiera del tessile (determina dirigenziale n. 513 del 19/07/2023).
I sottoprodotti tessili possono essere riutilizzati nelle filiere produttive dell'industria tessile e calzature, dell'industria dell'arredamento, dell'industria dei trasporti, della produzione di materie prime per l'edilizia e della produzione di manufatti in plastica.
Oltre ai requisiti standard, nella Scheda sono inoltre riportati riferimenti agli aspetti gestionali, etichettatura, movimentazione e trasporto.
- Maggiori informazioni sul sito della Regione Piemonte
Il Ministero dell’ambiente ha adottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
All’articolo 4, comma 3 prevede che il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivano, volontariamente e senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti.
I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
Elenco dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti
L’iscrizione avviene esclusivamente con procedura telematica , attraverso il portale www.elencosottoprodotti.it mediante l’utilizzo di firma digitale del legale rappresentante o di persona titolare di poteri nell’impresa.
Gli elenchi sono consultabili gratuitamente nell’area pubblica del portale con parametri di ricerca territoriali, di tipologia utente ( produttore/utilizzatore) e di ciclo produttivo/riutilizzo.
Le iscrizioni devono essere effettuate presso la Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l’unità produttiva dell’impresa interessata alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto.
L’iscrizione non rappresenta un requisito abilitante ma svolge unicamente finalità conoscitive e di mera facilitazione degli scambi.
- consulta il Manuale utente (33 pagine, 893 kB)
La qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde comunque dall'iscrizione del produttore o dell’utilizzatore in questo elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Vidimazione schede tecniche
Le imprese possono caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati mediante schede tecniche contenenti una serie di informazioni. Le schede tecniche , quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio indicando i dati anagrafici dell’impresa e i riferimenti dell’impianto di produzione (indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante e data di rilascio dell’autorizzazione).
La vidimazione e’ soggetta al pagamento dei diritti di segreteria camerali come previsti per i registri di carico scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152.
Informazioni
Le Camere di commercio non hanno nessuna competenza istruttoria e normativa sull'Elenco. gli utenti possono rivolgere le richieste di informazioni in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio di assistenza:
info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it