Visti e legalizzazione

Le Camere di commercio possono certificare solo ciò che sono in grado di accertare, secondo la competenza loro attribuita, e, quando richiesto, provvedono al rilascio dei seguenti visti e legalizzazioni, sempre a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.

  • visto di deposito: tale visto viene apposto su documenti e/o certificati emessi da organismi o enti pubblici e sulle fatture, in luogo del precedente visto prezzi; per ottenere tale visto è necessario presentare alla Camera di commercio della provincia di competenza i documenti da vistare in duplice copia
     
  • legalizzazione della firma del funzionario camerale (legalizzazione della firma su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero); per ottenerla si deve semplicemente richiedere tale visto all'atto della presentazione dei documenti stessi
     
  • visto poteri di firma:su dichiarazioni firmate su carta intestata dell'impresa , la Camera di commercio potra' apporre il visto poteri di firma del legale rappresentante/procuratore, in conformità alle informazioni contenute nel Registro imprese.  Tale visto , richiesto su documenti accompagnatori della merce in esportazione  (packing list, fatture  export, listini, dichiarazioni varie, eccetera) non si riferisce all'esattezza  e/o attendibilità delle dichiarazioni rese dal firmatario, ma consiste nell'attestazione che – in base alle risultanze della visura camerale –  il sottoscrittore ha il potere di firmare documenti a valere all'estero.
    Per il rilascio di questo visto è necessario presentare  il documento in duplice copia con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario.

Per i diritti di segreteria consultare l'apposita sezione.

Ultima modifica: Mercoledì 11 Gennaio 2023