Le Camere di commercio possono certificare solo ciò che sono in grado di accertare, secondo la competenza loro attribuita, e, quando richiesto, provvedono al rilascio dei seguenti visti e legalizzazioni, sempre a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.
- visto di deposito: tale visto viene apposto su documenti e/o certificati emessi da organismi o enti pubblici e sulle fatture, in luogo del precedente visto prezzi; per ottenere tale visto è necessario presentare alla Camera di commercio della provincia di competenza i documenti da vistare in duplice copia
- legalizzazione della firma del funzionario camerale (legalizzazione della firma su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero); per ottenerla si deve semplicemente richiedere tale visto all'atto della presentazione dei documenti stessi
- visto poteri di firma:su dichiarazioni firmate su carta intestata dell'impresa , la Camera di commercio potra' apporre il visto poteri di firma del legale rappresentante/procuratore, in conformità alle informazioni contenute nel Registro imprese. Tale visto , richiesto su documenti accompagnatori della merce in esportazione (packing list, fatture export, listini, dichiarazioni varie, eccetera) non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle dichiarazioni rese dal firmatario, ma consiste nell'attestazione che – in base alle risultanze della visura camerale – il sottoscrittore ha il potere di firmare documenti a valere all'estero.
Per il rilascio di questo visto è necessario presentare il documento in duplice copia con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario.
Per i diritti di segreteria consultare l'apposita sezione.