È operativo presso la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale il Tavolo delle Associazioni imprenditoriali, per fornire aggiornamenti sui principali dossier a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché condividere le strategie e le iniziative realizzate in materia di promozione e tutela della proprietà industriale a favore delle PMI.
Con cadenza mensile viene realizzata una nota di aggiornamento sui principali temi relativi alla proprietà industriale a carattere nazionale, europeo e internazionale.
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Che cos'è un marchio
È un segno distintivo (parola, disegno, lettera, cifra, suono, forma del prodotto o della confezione, combinazione e tonalità cromatica) che contraddistingue i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Chi può depositare un marchio
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che utilizzi il marchio o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione e nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi
Requisiti del marchio
- Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello degli altri.
- Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi di segno uguale o simile.
- Originalità: è il carattere di fantasia del segno distintivo che non è una denominazione generica di prodotti o servizi, o una indicazione descrittiva.
- Liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.
Durata
La durata di protezione dei marchi è stata fissata in dieci anni, con decorrenza dalla data del primo deposito della domanda, rinnovabile per periodi di dieci anni mediante domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio di protezione. Il rinnovo è ancora ammesso nel semestre successivo alla scadenza, con il pagamento di una sovrattassa.
Diritti
Il titolare del marchio (persona fisica, impresa o ente) con la registrazione ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e di vietarne l'uso per prodotti o servizi identici o simili.
Priorità
È possibile rivendicare, all'atto del deposito oppure entro i due mesi successivi, la priorità di un deposito effettuato nei sei mesi precedenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi e far decorrere quindi la tutela del marchio dalla data della prima registrazione.