I requisiti per l'iscrizione sono:
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avere compiuto il 21° anno di età
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requisiti morali: non essere dichiarati falliti, non essere interdetti, inabilitati e non essere stati condannati per una serie di reati; insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi della legge 575/65 (antimafia). Questi requisiti vengono accertati d´ufficio
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requisiti professionali: gli interessati possono presentare o autocertificare titoli validi a comprova della propria idoneità all´esercizio dell´attività di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiedono l´iscrizione, che saranno vagliati dall'Ente camerale che potrà decidere di sottoporre i candidati ad un colloquio sulle materie relative alla/e categoria/e per cui è richiesta l' iscrizione.
La domanda di iscrizione nel ruolo periti ed esperti è soggetta al pagamento dei seguenti diritti di segreteria:
- € 31,00 per la presentazione dell'istanza di iscrizione;
- € 77,00 solo nel caso in cui il candidato debba sostenere il colloquio di esame, per ciascuna categoria e/o sub-categoria per cui dovrà essere sostenuta la prova di valutazione.
La domanda di iscrizione è inoltre soggetta a imposta di bollo ordinaria da € 16,00.
È previsto il rilascio, facoltativo, di una tessera di riconoscimento agli iscritti nel Ruolo, dietro presentazione di 2 foto formato tessera; ; il tesserino va rinnovato in seguito ogni anno.
Per il primo rilascio e il rinnovo della tessera di riconoscimento sono dovuti:
- € 10,00 per diritti di segreteria;
- € 16,00 per assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.
- Modulo per richiesta o rinnovo della tessera di riconoscimento
Attenzione
- le iscrizioni nella cat. XXII - sub cat. 7) tributi sono "bloccate" in seguito a nota del MICA;
- la cat. XX - sub cat. 2c) liquidazione danni - rischi automobilistici non esiste più in quanto l´attività di perito per la stima di danni ai veicoli a motore è riservata agli iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge 17.2.1992, n. 166):
- per lo stesso motivo le sub cat. 2a) incendi e 2b) furti della cat. XX si intendono riferite a beni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra.